Informazioni sugli alimenti: cosa possiamo leggere sulle etichette dei prodotti confezionati

Quando acquistiamo un prodotto alimentare vogliamo avere informazioni su ciò che compriamo e che poi consumeremo. Per i prodotti confezionati, ovvero gli alimenti avvolti in un imballaggio dalla ditta produttrice, le informazioni sono specificate sulla confezione del prodotto.

Queste informazioni sono riportate dai produttori per obbligo di legge, e sono specificate in particolare dal Regolamento UE 1169/2011. Vediamo quindi quali sono le informazioni che i produttori devono necessariamente riportare in base al Regolamento.

1) La denominazione dell’alimento

Vicino alla denominazione possiamo trovare anche lo stato fisico del prodotto o il trattamento che ha subito, per esempio: «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato». Nel caso di prodotti che sono stati congelati prima della vendita e che vengono venduti decongelati deve essere riportata l’indicazione “decongelato”.

2) L’elenco degli ingredienti

Ingredienti e allergeni in etichetta

Tutte le sostanze impiegate nella produzione devono essere indicate in ordine decrescente di peso. Se sono presenti oli o grassi vegetali deve esserne indicata l’origine specifica (per esempio: palma, cocco, grassi idrogenati ecc.). Deve essere specificata anche la presenza di sostanze che provocano allergia o intolleranza.

Tutte le sostanze impiegate nella produzione devono essere indicate in ordine decrescente di peso. Se sono presenti oli o grassi vegetali deve esserne indicata l’origine specifica (per esempio: palma, cocco, grassi idrogenati ecc.).

3) La presenza di alcune sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.

Queste sostanze sono innocue per la maggior parte della popolazione ma in alcuni soggetti predisposti possono provocare gravi reazioni. L’indicazione deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti (dimensioni, stile o colore) in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza. Le sostanze o i prodotti la cui presenza deve essere evidenziata sono:

  • cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro
  • crostacei e prodotti a base di crostacei
  • uova e prodotti a base di uova
  • pesce e prodotti a base di pesce
  • arachidi e prodotti a base di arachidi
  • soia e prodotti a base di soia
  • latte e prodotti a base di latte
  • frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti
  • sedano e prodotti a base di sedano
  • senape e prodotti a base di senape
  • semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
  • anidride solforosa e solfiti
  • lupini e prodotti a base di lupini
  • molluschi e prodotti a base di molluschi

4) La durabilità del prodotto

Data di scadenza in etichetta

Sulle etichette ci sono due tipi di indicazioni circa la durabilità: la data di scadenza e il termine minimo di conservazione (TMC). Conoscere la differenza tra questi due termini può essere utile per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile.

Sulle etichette ci sono due tipi di indicazioni circa la durabilità: la data di scadenza e il termine minimo di conservazione (TMC). Conoscere la differenza tra questi due termini può essere utile per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile. Entrambe sono attendibili a patto che la confezione rimanga integra e il prodotto sia stato conservato idoneamente.

  • La data di scadenza: usata per prodotti molto deperibili, è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato perché potrebbe essere un rischio per la nostra salute.
  • Il termine minimo di conservazione: nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo troviamo la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Dopo la data riportata l’alimento può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche ma può essere consumato senza rischi per la salute in tempi ragionevolmente brevi. A tale dicitura seguono “giorno e mese” per i prodotti che si conservano meno di tre mesi, “mese e anno” per i prodotti che si conservano da tre a diciotto mesi, “anno” per i prodotti che si conservano più di diciotto mesi.

5) Le condizioni di conservazione e uso

Queste informazioni sono importanti perché consentono di adottare gli accorgimenti necessari per una corretta conservazione dell’alimento sia prima che dopo l’apertura della confezione e ne consentono un corretto utilizzo.

6) Il paese d’origine e il luogo di provenienza

Queste informazioni sono obbligatorie per carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola. Recentemente in Italia questa informazione è prevista anche per latte, latticini, grano duro per produrre pasta e riso.

In particolare nel caso del latte e dei prodotti lattiero caseari è in vigore il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016, che prevede l’indicazione in etichetta dell’origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari usando una delle seguenti diciture: “Paese di mungitura” e “Paese di condizionamento o trasformazione”. Se tutte le operazioni sono avvenute nello stesso paese, è possibile trovare la dicitura “Origine del latte” e il nome del paese di provenienza. Altre diciture consentite sono “Latte di paesi UE/non UE” e “Latte condizionato o trasformato in paesi UE/non UE”. Il decreto rimarrà in vigore in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

Etichetta alimento paese origine

L’indicazione in etichetta del paese di origine dell’alimento è obbligatoria per carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola, latte, latticini, grano duro per produrre pasta e riso.

Dal 5 aprile 2018 in Italia è entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta di tutti gli alimenti (esclusi i vini) la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento (D.lgs n.145/2017).

7) Dichiarazioni nutrizionali

In etichetta è obbligatoria poi la presenza di una dichiarazione nutrizionale che contenga informazioni in merito a:

  • valore energetico
  • grassi
  • acidi grassi saturi
  • carboidrati
  • zuccheri
  • proteine
  • sale

A queste informazioni può essere aggiunta l’indicazione sugli acidi grassi monoinsaturi, gli acidi grassi polinsaturi, i polioli, l’amido e le fibre. Il valore energetico dell’alimento è riferito a 100 g/100 ml oppure a una singola porzione, ed è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio, ossia circa 2000 kcal al giorno.

8) Indicazioni nutrizionali facoltative e sulla salute (claims)

Il produttore può aggiungere volontariamente delle indicazioni nutrizionali e sulla salute al fine di valorizzare maggiormente il proprio prodotto e dare al consumatore la possibilità di fare scelte più attente e in linea con le sue preferenze o necessità. Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 norma l’inserimento di tali diciture sulla confezione in modo da garantire al consumatore l’accuratezza e la veridicità delle informazioni. Secondo il Regolamento con indicazioni nutrizionali si intende:

«qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute o non contiene» (Art. 2 Reg. 1924/2006).

Informazioni nutrizionali alimenti etichetta

In etichetta è obbligatoria poi la presenza di una dichiarazione nutrizionale che contenga informazioni in merito a valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Il produttore può aggiungere volontariamente  altre indicazioni nutrizionali e sulla salute al fine di valorizzare maggiormente il proprio prodotto.

Esempi:

  • «fonte di acidi grassi Omega-3»: il prodotto contiene almeno 0,3g di acido alfa-linolenico per 100gr o 100kcal
  • «ad alto contenuto di fibre»: il prodotto contiene almeno 6g di fibre per 100g o almeno 3g di fibre per 100kcal

In generale se viene usata la dicitura “senza”, quel nutriente nell’alimento sarà contenuto in quantità vicina allo zero (es. formaggio spalmabile senza grassi). Se viene usata la dicitura “basso”, significa invece che l’alimento contiene quel nutriente in quantità maggiore rispetto agli alimenti con la dicitura “senza” (es. formaggio spalmabile a basso contenuto di grassi). Infine se riporta la dicitura “ridotto”, significa che l’alimento contiene quel nutriente in quantità inferiore del 30% rispetto al prodotto standard (es. formaggio spalmabile a ridotto contenuto di grassi).

Con indicazione sulla salute invece è intesa «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un alimento, o uno dei suoi componenti, e la salute» (art. 2 Reg. 1924/2006). Questo tipo di indicazioni è consentito solo se nell’etichetta sono presenti anche delle diciture relative all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, oltre che la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato.

Le indicazioni sulla salute fornite devono essere comprovate da studi scientifici, aver ricevuto parere favorevole dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed essere state incluse in un elenco di indicazioni consentite. Un esempio è la dicitura “abbassa/riduce il colesterolo”.

Riferimenti

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